06Dic

Orario Part-Time, Orario Full-Time, Orario Notturno, Straordinari

Si definisce Orario di Lavoro, qualsiasi periodo della giornata in cui un lavoratore domestico (o qualsiasi lavoratore) sia presente sul posto di lavoro a disposizione della famiglia (datore di lavoro) e operativo nell’esercizio delle sue funzioni come previsto dal suo contratto di lavoro.

L’Orario di Lavoro è un elemento fondamentale del contratto di lavoro.

Esso consente di stabilire sia la durata della prestazione lavorativa del personale domestico, che la sua retribuzione per le ore di lavoro prestate.

L’art. 36 della Costituzione sancisce un principio fondamentale per i diritti del lavoratore: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”; per calcolare la retribuzione mensile del lavoratore l’orario di lavoro è l’elemento misuratore.

Ovviamente l’art. 36 della Costituzione mette anche dei limiti massimi per la durata della giornata lavorativa; anche se poi ne rimanda a leggi sul lavoro specifiche la determinazione del numero massimo.

Il D. Lgs. 66 del 2003 disciplina l’orario di lavoro e ne definisce sia l’orario normale che il limite massimo delle ore consecutive di lavoro nella giornata per rispettare anche l’integrità psico-fisica del lavoratore.

L’ art. 3 del D. Lgs. 66/2003 stabilisce l’orario settimanale normale di lavoro e lo fissa in 40 ore settimanali.

La circolare n. 8 del 2005 del Ministero del Lavoro ha stabilito che le 40 ore settimanali di lavoro possono essere riferite ad ogni periodo di sette giorni che non sia necessariamente dal lunedì alla domenica.

Nel caso in cui le ore di lavoro prestate vadano oltre le 40 ore settimanali, queste sono da considerarsi ore di lavoro straordinario e devono essere retribuite con le dovute maggiorazioni previste dal contratto collettivo di lavoro; speciali maggiorazioni sono dovute per gli orari notturni.

La circolare n. 8 del 2005 ha anche definito che la distribuzione dell’orario di lavoro può superare le 8 ore giornaliere, a patto che, nell’arco dei 7 giorni, non vengano superate il totale di 40 ore lavorate.

In questo caso le ore prestate oltre le 8 ore giornaliere non vengono considerate come ore di lavoro straordinario.

L’art. 3 del D. Lgs. 66/2003 stabilisce che i contratti collettivi nazionali (CCNL), territoriali o aziendali, possono stabilire che l’orario di lavoro normale abbia una durata settimanale inferiore a 40 ore, ad esempio 36 ore.

In questo caso, il lavoro effettuato oltre l’orario normale stabilito dal contratto collettivo di lavoro, ma sempre entro il limite delle 40 ore settimanali, possono essere retribuite come lavoro supplementare.

 

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L’Orario di Lavoro per il Personale Domestico

L’Art. 15 del Contratto Collettivo per il Lavoro Domestico disciplina l’Orario di Lavoro per lo Staff Domestico Convivente e Non Convivente.

Il normale Orario di Lavoro per il Personale Domestico è normalmente concordato tra le parti (domestico e famiglia), in ogni caso, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, l’orario di lavoro non può superare:

Personale Domestico Convivente:

  • 10 ore di lavoro giornaliere non consecutive;
  • 54 ore di lavoro totali settimanali;

Personale Domestico Non Convivente:

  • 8 ore di lavoro giornaliere non consecutive;
  • 40 ore di lavoro totali settimanali;
  • ore totali settimanali distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni;

Personale Domestico Convivente e Non con Orario Ridotto:

  • 30 ore di lavoro settimanali;
  • orario di lavoro articolato come segue:
    • dalle ore 6.00 alle ore 14.00;
    • dalle ore 14.00 alle ore 22.00;
    • diviso su 3 giorni a settimana limite massimo 10 ore al giorno non consecutive.

Per il Personale Domestico convivente, come la Colf convivente o la Badante convivente, è previsto un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della giornata lavorativa.

Se l’orario di lavoro giornaliero concordato tra le parti non è svolto tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, il domestico (Tata convivente, Baby Sitter convivente o Governante convivente) ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito non inferiore alle 2 ore giornaliere effettive.

Se lo Staff Domestico osserva un orario di lavoro giornaliero pari o superiore alle 6 ore, qualora sia stata concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, ha diritto alla fruizione del pasto o, in alternativa, all’indennità pari al suo valore convenzionale.

La pausa per il pasto sarà concordato fra le parti e non retribuito.

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L’Orario di Lavoro Settimanale

L’art. 4 comma 2 del D. Lgs 66/2003 stabilisce che l’orario di lavoro massimo settimanale, compreso il lavoro straordinario, è fissato in 48 ore ogni 7 giorni.

I contratti collettivi di lavoro stabiliscono che oltre le 40 ore settimanali il lavoro straordinario è consentito per un massimo di 8 ore.

Questo limite massimo di 48 ore può essere superato a condizione che, nell’arco dei mesi di riferimento definiti dal contratto collettivo di lavoro deve essere previsto un sistema di compensazione per raggiungere la media di 48 ore lavorative settimanali.

Ovviamente non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della media delle ore lavorate i periodi di assenza per ferie o malattia o il lavoro straordinario per il quale il lavoratore ha beneficiato di riposi compensativi.

L’Orario di Lavoro Giornaliero

L’art. 7 del D. Lgs. 66/2003, prevede che il riposo giornaliero non sia inferiore a 11 ore ogni 24 ore.

Il periodo di riposo di 11 ore è inderogabile quindi, di fatto, esiste un vincolo alla durata massima della giornata lavorativa che non potrà mai in nessun caso superare le 13 ore; di conseguenza, qualsiasi accordo privato che diminuisca tale periodo è considerato nullo a tutti gli effetti di legge.

Le 11 ore di riposo possono anche essere migliorate dalle parti, quindi si possono concedere periodi superiori; in ogni caso il periodo di riposo deve essere fruito in maniera consecutiva (ad eccezione dei lavoratori con orari frazionati durante la giornata). 

Periodi Non Inclusi nell’Orario di Lavoro

Per il conteggio delle ore lavorative è escluso il viaggio, cioè il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro, nonché le reperibilità.

Nei calcoli vengo anche esclusi i riposi e le pause di lavoro con durata non inferiore a 10 minuti e al massimo con durata 2 ore.

Va considerato che nel caso in cui il tempo di viaggio sia parte integrante della prestazione lavorativa richiesta dal datore di lavoro, allora anche il tempo impiegato per lo spostamento deve essere calcolato ai fini dell’orario normale di lavoro; un esempio può essere il viaggio intrapreso dal lavoratore dalla sede principale dove si presenta ogni giorno, verso altra sede dove è richiesta la sua presenza.

Non va calcolato il tempo di viaggio nel caso in cui l’attività lavorativa viene svolta dal lavoratore in trasferta.

La reperibilità è l’obbligo del lavoratore di rendersi disponibile, quindi reperibile, dall’azienda nel caso in cui sia richiesta una sua prestazione lavorativa da effettuarsi in giorni che normalmente sarebbero di riposo; essendo ritenuta una limitazione della libertà in giorni di riposo ha il diritto a percepire un trattamento economico con indennità di reperibilità pur non rientrando nei calcoli ai fini delle medie dei tempi lavorativi.

Lavoratori Esclusi dal Calcolo dei Limiti di Orario

Dal calcolo relativo ai limiti dell’orario di lavoro settimanale, dal calcolo degli straordinari, i riposi giornalieri e le pause di lavoro sono esclusi:

Altre categorie di lavoratori esclusi dal conteggio dei tempi lavorativi sono tutti quelli appartenenti alle tipologie di lavori discontinui.

Cioè quei lavoratori che svolgono un lavoro che per sua natura non è continuativo nel suo orario ed è quindi caratterizzato da pause di inattività; il lavoratore può usufruire di queste pause per reintegrare le energie psico-fisiche consumate durante l’attività.

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