Permesso di Lavoro, Visto d’Ingresso, VISA
Permesso di Soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle Questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova lo straniero.
Il Permesso di Soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi).
Tutti i cittadini stranieri maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, devono sottoscrivere l’accordo di integrazione con lo Stato Italiano contestualmente alla domanda per ottenere il Permesso di Soggiorno.
Il Visto per motivi di lavoro subordinato, sia esso a tempo indeterminato, determinato o stagionale, si ottiene solo dopo il “Nulla Osta” al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all’estero, il datore di lavoro deve presentare richiesta nominativa di “Nulla Osta” al lavoro al SUI della Provincia nella quale si svolgerà l’attività lavorativa.
Validità del Permesso di Soggiorno
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso e non può comunque superare:
- tre mesi, per visite, affari e turismo;
- nove mesi, per lavoro stagionale;
- un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati;
- è previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali;
- due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
- durata legata alle necessità specificamente documentate e negli altri previsti dal Testo Unico Immigrazione.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente per provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per la verifica delle condizioni previste.
Conversione del Permesso di Soggiorno
Per convertire la tipologia del Permesso di Soggiorno già in possesso bisogna chiedere il Nulla Osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente per la Provincia di residenza dello straniero; quindi bisogna richiedere la conversione alla Questura.
La condizione primaria per ottenere la conversione del Permesso di Soggiorno è che ci siano disponibili quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il Permesso di Soggiorno posseduto sia in corso di validità.
Se si è in possesso di un Permesso di Soggiorno per motivi di studio/formazione, si può chiedere la conversione in Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato o attività autonoma se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia.
Il Permesso di Soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato (Full-Time) o con contratto di almeno un anno quando:
- lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un Permesso di Soggiorno in corso di validità;
- lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e, al termine del primo periodo di lavoro stagionale, già ottenuto, possieda un Permesso di Soggiorno in corso di validità.