Lavoratrice Domestica, Lavoro Domestico, Colf
Il lavoratore domestico è una tipologia di lavoratore dipendente che presta la sua opera, in modo diretto ed esclusivo, al soddisfacimento delle esigenze domestiche e familiari del datore di lavoro.
Per identificare i lavoratori del settore domestico viene utilizzato il termine colf o collaboratrice familiare, nato dall’unione delle parole collaboratrice (o collaboratore) familiare.
Il lavoratore domestico, per la peculiarità di prestare la sua attività all’interno di una famiglia, è stato sempre inquadrato da una normativa diversa da quella degli altri lavoratori.
La legge 2 aprile 1958 n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico) indica all’art. 1:
«addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S’intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche. » |
La sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 1987 n. 585, ha esteso alle lavoratrici domestiche con un’attività lavorativa di meno di 4 ore/giorno le tutele della suindicata legge.
Per questo lavoro non sono previsti:
- l’applicazione della normativa sui licenziamenti (art. 4 legge 11 maggio 1990, n. 108),
- il diritto ad alcuni trattamenti assistenziali,
- l’obbligo di prospetto paga (art. 4 legge 5 gennaio 1953 n. 4), ecc.
In ogni caso, il lavoratore domestico è un lavoratore subordinato, con diritti e doveri stabiliti dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali CCNL di riferimento.
La Colf ha diritto alle ferie, al TFR, alla tutela del posto in caso di malattia, di infortunio e di maternità.
In taluni casi ha diritto a trattamenti assistenziali a carico dello Stato, come l’assegno per il nucleo familiare per la maternità e per la disoccupazione, a patto però che sia stata fatta la comunicazione di assunzione del lavoratore domestico e che sia in regola.