Dichiarazione Sostitutiva, Certificazione Unica 2018, Ex CUD
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ToggleOggi parliamo di Dichiarazione Sostitutiva CU 2018 per Colf e Badanti.
Prima di tutto spieghiamo di cosa si tratta.
La Dichiarazione Sostitutiva è una sorta di Certificazione Unica (ex CUD) e consiste nella dichiarazione da parte dei datori di lavoro domestico che attesta il totale delle somme erogate al collaboratore domestico nel corso dell’anno precedente a quello in corso (in questo caso 2017).
Il Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico che regola il settore, parla infatti di una semplice attestazione che deve essere consegnata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi o in caso di cessazione del rapporto di lavoro domestico.
Infatti, tale documento, servirà alle Colf e alle Badanti proprio per presentare la dichiarazione dei redditi; ma anche per il calcolo dell’ISEE familiare, nonché per le pratiche del rinnovo del permesso di soggiorno.
L’Assindatcolf nel comunicato stampa pubblicato il 15 marzo 2018, ha fornito, oltre alla data ultima per la consegna della CU del 31-03-2018, anche alcuni consigli su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva, spiegando che dovranno essere inserite le seguenti indicazioni:
- dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro, comprensivi di codice fiscale;
- anno di riferimento della Certificazione Unica, in questo caso il 2017;
- totale delle somme lorde erogate nello stesso periodo di riferimento comprese le somme corrisposte a titolo tredicesima mensilità, eventuali anticipi/liquidazioni di TFR, comprensiva inoltre degli importi trattenuti al lavoratore per versamenti INPS e Cassacolf;
- valore del vitto e alloggio usufruito in caso di lavoratore domestico convivente.
Di seguito un esempio di documento.
Puoi scaricare il file di esempio qui: Certificazione Unica 2018
Puoi scaricare il file di esempio qui: Certificazione Unica 2018
Certificazione Unica 2018, ex CUD
Come detto si tratta di una sorta di Certificazione Unica (ex CUD) ma con delle sostanziali differenze in quanto il datore di lavoro domestico non è individuato come sostituto di imposta e pertanto non è tenuto a rilasciare la CU.
L’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico ha inoltre ricordato che i datori di lavoro domestico che assumono un collaboratore domestico con un regolare contratto di lavoro domestico avranno diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, ad alcune agevolazioni fiscali.
Si tratta della deduzione dei contributi INPS (nel limite massimo di 1.549,37 euro per anno) e la parziale detrazione del 19% delle spese per badanti fino a 2.100,00 euro, se il reddito non supera 40.000,00 euro, con un risparmio d’imposta massimo di 399,00 euro.
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Milena Scardacchi
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